Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e comunicati).

      1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza militare e dei relativi comitati di presidenza sono valide se è presente la maggioranza semplice dei delegati componenti il consiglio.
      2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza militare sono affisse ad appositi albi istituiti presso i comandi corrispondenti.
      3. Ove ritenuto necessario, le deliberazioni del COCER e dei COIR possono essere rese pubbliche attraverso i mezzi di informazione, previa comunicazione ai comandi corrispondenti.